Ordinanza n. 332 del 1991

 

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ORDINANZA N. 332

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Dott. Francesco GRECO                                           Giudice

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Curcio Vincenzo contro il Prefetto della Provincia di Salerno ed altri, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Celotto Raffaele ed altri contro il Prefetto della Provincia di Salerno ed altri, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione del Prefetto della Provincia di Salerno;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe, di analogo contenuto, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833), il quale affida alla Giunta regionale il controllo sugli organi delle unità sanitarie locali;

che si è costituito il Prefetto della Provincia di Palermo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile perché la norma impugnata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza di questa Corte n. 50 del 1991;

Considerato che le ordinanze in epigrafe hanno ad oggetto la stessa disposizione e fanno riferimento ad identici parametri costituzionali e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza;

che successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, questa Corte, con sentenza n. 50 del 1991, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57;

che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge della Regione Campania 9 giugno 1980, n. 57 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, con le due ordinanze indicate in epigrafe emesse dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione di Salerno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.